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Ordinanza — n. 50955/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on execution for lack of new facts and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50955/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore De Rosa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court found the appellant's claims regarding a unified criminal plan were factually unsupported, noting the offenses occurred at different times with distinct methods. Consequently, the court rejected the arguments about procedural flaws and the lack of a unified criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: Appeals on execution are inadmissible if they merely repeat previous grounds or lack new factual elements, requiring a distinct and serious challenge to the original judgment's reasoning.

Parole chiave

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appeal on execution inadmissible appeal unified criminal plan procedural defects court costs criminal penalty factual disconnect motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA SALVATORE nato a NAPOLI il 09/11/1974 avverso la sentenza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Salvatore De Rosa - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché, oltre che manifestamente infondate, in fatto e reiterative dei medesimi profili di censura vagliati dal Giudice dell'esecuzione.

Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, invero, evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - a prescindere dall' uniformità dei precetti violati (reati contro il patrimonio), seppur diversamente qualificati nelle sentenze di condanna, le condotte tenute dal ricorrente sono scollegate dal punto di vista fattuale in quanto commesse in tempi diversi e con modalità differenti; - il condannato non ha adempiuto all'onere di allegazione, limitandosi a dichiarare che trattasi del medesimo "scippo" di orologio; - non risulta possibile individuare nei contegni posti in essere una, seppur generica, consapevole programmazione originaria, ma, piuttosto, una generale inclinazione a commettere illeciti penalmente sanzionati che non va confusa con la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, rivelatore di una minore capacità a delinquere.

Ritenuto che il ricorso - che insiste genericamente su un'inesistente contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato e sul mancato confronto con la motivazione della sentenza del giudice di cognizione, invitando ad una rivalutazione fattuale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 20