Italian Court dismisses appeal for early release due to new crimes indicating lack of rehabilitation. The appeal is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Renato Fontaine's appeal against the rejection of his early release inadmissible. Fontaine argued that his conduct during detention was not as severe as claimed, but the court noted he was subsequently indicted for a new crime in 2017. The court ruled that committing new crimes proves a lack of rehabilitation intent throughout the entire period, rendering the appeal factually unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When a prisoner commits new crimes after being released on bail, this behavior demonstrates a total lack of willingness to participate in rehabilitation, invalidating claims of good conduct in prior detention periods and justifying the dismissal of early release appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTAINE RENATO nato a NAPOLI il 11/01/1955 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Renato Fontaine, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della liberazione anticipata in riferimento al periodo presofferto espiato dal 23.06.2011 al 23.06.2013, sono in fatto e manifestamente infondate.
Invero, muovendo dal certificato dei carichi pendenti, da cui emerge che Fontaine è stato rinviato a giudizio per il reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen., commesso a febbraio del 2017, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha fatto buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione; e secondo cui, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705;
Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci, Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186). Rilevato, pertanto, che il ricorso — nel quale si contestano tali argomentazioni, in particolare la ritenuta gravità e l'estensione ai semestri antecedenti, e si sollecita un nuovo apprezzamento della vicenda in esame, insistendo sulla regolarità della condotta tenuta sia in regime carcerario che in regime di detenzione domiciliare - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre