Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal grounds and violation of procedural autonomy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Rosy Gieri inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. Gieri challenged a supervision tribunal order regarding the applicability of a specific legal cause and the type of alternative measure, arguing for a different outcome during revocation proceedings. The court rejected these arguments because they lacked substantive legal merit and violated the principle of self-sufficiency of the appeal, which requires all necessary legal grounds to be presented within the appeal itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The cassation appeal must be self-sufficient and contain all legal grounds; appeals lacking substantive legal reasoning or introducing new requests outside the scope of the original judgment are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIERI ROSY nato a MODICA il 10/04/1991 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Rosy Gieri ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano con riferimento all'applicabilità in sede di giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza di una causa di inutilizzabilità prevista per il giudizio di cognizione, ed introdotti in violazione dell'autosufficienza del ricorso con riferimento alla richiesta di ottenere, in occasione della revoca, diversa tipologia di misura alternativa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023.