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Ordinanza — n. 50952/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding subjective elements and non-punishability under Art. 131-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50952/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cosma Cataldo Salvatore inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued issues concerning the subjective elements and the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments too general. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fixed fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The court must reject a cassation appeal if the grounds lack specificity, as general assertions without reference to the logical path of the contested decision do not meet the statutory requirement for admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds Art. 364 c.p.p. Art. 131-bis c.p. subjective elements non-punishability procedural costs allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSMA CATALDO SALVATORE nato a TARANTO il 03/05/1972 avverso la sentenza del 24/02/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Cosma Cataldo Salvatore ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che, sia in punto di elemento soggettivo che di applicazione della causa di non punibilità 131-bis cod. pen., essi si risolvono in affermazioni di tipo generale e prive di qualsiasi riferimento al percorso logico della pronuncia impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023.