Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to probation motivation regarding recidivism risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower tribunal's decision on probation solely on grounds of insufficient motivation regarding the risk of recidivism. The court rejected this argument, noting that the tribunal correctly identified prior criminal records and pending proceedings as valid factors for assessing recidivism risk under Article 47 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, comma 1, lett. a) c.p.; Art. 604 c.p.p.: A challenge to the motivation of a probation decision based on the assessment of recidivism risk is inadmissible if the lower court properly considered prior criminal records and pending proceedings as statutory grounds for such risk.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZO FRANCESCO nato a CALTAGIRONE il 15/05/1958 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Francesco Cannizzo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto esso censura la motivazione sotto il profilo della mancanza o insufficienza della stessa, censura che, però, non può essere condivisa, posto che tra le valutazioni che ex art. 47 ord. pen. sono ostative alla concessione dell'affidamento in prova vi è anche il pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati"), che può essere desunto, come ha fatto il Tribunale, dai precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), o dalle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2