Ordinanza — n. 50950/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSAYOMWABOR ADAMS HENRY nato il 11/09/1969 avverso l'ordinanza del 14/04/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ì Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, col provvedimento in epigrafe, ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di Osayomwabor Adams Henry, di restituzione della somma di euro 17.970,00, oggetto di confisca in danno di Loveth Igbinovia giusta sentenza n. 699/09 emessa nei confronti della suddetta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50950/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, col provvedimento in epigrafe, ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di Osayomwabor Adams Henry, di restituzione della somma di euro 17.970,00, oggetto di confisca in danno di Loveth Igbinovia giusta sentenza n. 699/09 emessa nei confronti della suddetta.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSAYOMWABOR ADAMS HENRY nato il 11/09/1969 avverso l'ordinanza del 14/04/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ì Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, col provvedimento in epigrafe, ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di Osayomwabor Adams Henry, di restituzione della somma di euro 17.970,00, oggetto di confisca in danno di Loveth Igbinovia giusta sentenza n. 699/09 emessa nei confronti della suddetta.
2. Avverso tale provvedimento Osayomwabor Adams Henry propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Gli atti vanno ritrasmessi al Tribunale di Catania, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, dovendosi qualificare, a norma dell'art. 568, c:omma 5, cod. proc. pen., il ricorso proposto come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (si veda per tutte Sez. 6, n. 35408 del 22/09)2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano, è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (si veda, tra le molte, Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, Banca Nuova s.p.a., Rv. 245130).
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.