Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50949/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the document was not signed by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Giuseppe Guzzardi inadmissible de plano. The appellant personally submitted the petition, memorials, and new grounds without the mandatory signature of a defense attorney registered in the Court's special roll. Consequently, the court ruled that the appeal violated the procedural requirement of Article 613 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney registered in the Court's special roll.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility mandatory attorney signature special roll registration de plano dismissal Code of Criminal Procedure requisito della firma autografa interrogatorio formale di testimoni obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZARDI GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 13/09/1968 avverso il decreto del 12/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; _- udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Guzzardi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023