Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50946/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal personally filed by defendant dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50946/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal personally filed by Marco Cusimano inadmissible. The appeal and the contested order were both filed after August 3, 2017, when legislation removed the right of defendants to file appeals personally without counsel. Consequently, the court applied the new procedural rule requiring mandatory representation by a registered defense attorney to reject the filing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the entry into force of Law No. 103/2017, appeals in criminal proceedings must be signed by a registered defense attorney; a personal appeal filed by the defendant is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal personal filing defense attorney mandatory representation inadmissible appeal Law 103/2017 procedural requirement legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law No. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSIMANO MARCO nato a PALERMO il 02/01/1983 avverso l'ordinanza del 26/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; SY\ Ritenuto in fatto e considerato in diritto Marco Cusimano avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.