Criminal appeal personally filed by defendant is inadmissible post-August 2017 law requiring counsel signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted defendant after August 3, 2017. The law enacted on that date removed the right for defendants to file appeals personally, mandating that such petitions be signed by registered court counsel under penalty of inadmissibility. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible as they must be signed by registered court counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIALLANZA LI CAUSI GARDINO nato a PALERMO il 01/12/1980 avverso l'ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOjdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Giallanza Li Causi Gardino avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del incorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.