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Ordinanza — n. 50944/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for probation due to high social danger and lack of health-based grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50944/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Bastone's appeal against the Palermo probation tribunal inadmissible. The tribunal rejected probation based on the applicant's numerous prior convictions, recent drug offenses, and classification as a high-risk member of criminal organizations. The court upheld this decision, noting the applicant's stable health conditions and lack of preventive measures for recidivism, thus finding the appeal's arguments repetitive and insufficient to challenge the original ruling.

Regesto Legislator

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Art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.); Appeals against probation orders are inadmissible if they merely reiterate arguments already adequately examined in the original decision regarding the convict's social danger and lack of health-based grounds for release.

Parole chiave

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probation appeal social danger assessment drug offenses recidivism inadmissible appeal criminal organization membership health conditions stability Cassa delle ammende capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTONE GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 18/09/1965 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le doglianze dedotte nel ricorso di Giuseppe Bastone - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - sono manifestamente infondate e reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati nel provvedimento impugnato.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Palermo, nel rigettare la richiesta di affidamento, fa riferimento alle numerose precedenti condanne del certificato del casellario giudiziale, alla recente epoca di consumazione dell'ultimo reato in materia di stupefacenti (2021) per cui è stata disposta la conversione della misura degli arresti domiciliari in custodia cautelare in carcere e alle informazioni di polizia, che raffigurano l'istante come soggetto di spiccata pericolosità sociale, ben inserito nell'ambito di organizzazioni criminali dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti anche a livello internazionale.

In merito all'eventuale concessione della detenzione domiciliare per motivi di salute, detto Tribunale rileva come le attuali condizioni cliniche del Bastone siano stabili e compatibili con il regime penitenziario e, altresì, la pluralità di condanne riportate per evasione non assicuri la prevenzione del pericolo che il suddetto commetta altri reati, anche in considerazione del fatto che l'istante sarebbe reinserito nello stesso contesto di provenienza, connotato da precarietà. Nel rigettare la richiesta, quindi, il Tribunale rileva che le predette criticità relative ai profili di pericolosità sociale evidenziati e l'assenza di alcuna preventiva verifica di affidabilità senza le limitazioni inframurarie, impediscono, allo stato, la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali; e che, pur rilevandosi la positività del percorso inframurario, le circostanze sopra riepilogate, tra cui rileva anche la mancanza di una revisione critica delle condotte illecite poste in essere desumibile da un atteggiamento di minimizzazione da parte del soggetto, depongono, almeno per il momento, in senso sfavorevole a una prognosi di affidabilità e ; quindi, di idoneità delle misure invocate a consentire l'effettivo recupero e reinserimento sociale del condannato e consigliano, invece, una preventiva sperimentazione esterna attraverso il godimento di esperienze premiali in un'ottica di graduale progressività nell'esecuzione della pena.

Rilevato dunque che il ricorso - che non sviluppa alcun tipo di doglianza idonea a scalfire la linearità del rilievo, adeguatamente motivato, di profili preminenti di pericolosità sociale ostativa, limitandosi ad insistere sulla sussistenza dei presupposti dell'affidamento in prova al servizio sociale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3