Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints on fact-finding and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonino Ficarra's appeal against the Court of Appeal of Messina inadmissible. Ficarra argued against the lower court's decision, but the Court ruled that his grounds constituted mere complaints regarding the reconstruction of facts and evaluation of evidence. Consequently, the Court held that such arguments are not permissible in a legality proceeding and ordered Ficarra to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.: Appeals based solely on dissatisfaction with the factual reconstruction or evidence evaluation are inadmissible in legality proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARRA ANTONINO nato a SANTA LUCIA DEL MELA il 01/11/1953 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonino Ficarra ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto e valutazione delle prove, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata, Rv. 270519-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023.