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Ordinanza — n. 50942/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded factual complaints regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50942/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Mario Nicolò Marcantonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have been recognized due to his health conditions, but the court found these claims to be manifestly unfounded factual complaints. The lower court's decision was upheld because it correctly identified negative elements regarding the fire's severity and the appellant's criminal history, rendering the appeal's arguments inadmissible in a court of last resort.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on factual disputes regarding mitigating circumstances are inadmissible if they constitute mere complaints without legal foundation, as the court of last resort reviews only legal errors, not factual re-evaluations.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints mitigating circumstances court of last resort procedural costs criminal appeal manifestly unfounded inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCANTONIO MARIO NICOLO' nato a MARSALA il 14/04/1980 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; r() Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Mario Nicolò Marcantonio - nel quale il difensore lamenta motivazione apparente con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, invece, andavano riconosciute in ragione delle condizioni di salute dell'imputato - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.

E ciò a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che sottolinea la sussistenza di elementi che depongono negativamente per il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo (essendo il fatto più grave ascritto il delitto di danneggiamento seguito da incendio) sia alle modalità dell'incendio che ha arrecato notevoli danni (a tre veicoli), e che ancora di più ne avrebbe potuto procurare per effetto della propagazione delle fiamme, considerate le caratteristiche del sito preso di mira dall'imputato (parcheggio dell'azienda della persona offesa), sia ai precedenti penali dell'imputato (come specificato dalla sentenza di primo grado, plurimi e anche specifici).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.