Cassation appeal dismissed for inadmissibility as nullity claims cannot be raised after the trial judgment deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a nullity of the first-instance judgment, but the court held that such defects must be raised within the trial phase. Consequently, the appeal was rejected because the procedural deadline for raising nullity claims had expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 179 cod. proc. pen.; Nullity defects in the trial judgment must be raised within the trial phase and cannot be deduced before the execution judge after the expiration of the trial deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURCILA GHEORGHE nato il 23/05/1969 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gheorghe Ciurcila ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di impossibilità di dedurre davanti al giudice della esecuzione una (asserita) nullità del giudizio di cognizione, operazione non consentita nel sistema processuale, in cui finanche le nullità assolute possono essere dedotte o rilevate in ogni stato e grado del giudizio secondo la formula dell'art. 179 cod. proc. pen., ma non oltre il termine di esso (Sez.
U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01; Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 202