Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper procedural grounds and merits review in probation case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a suspended sentence based on medical evidence and human rights concerns, but the lower court's decision was not subject to cassation review. The Court ruled that the first ground invoked regarding evidentiary requirements applies only to trial judgments, not probation orders, while the second ground improperly addressed the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 607, cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review the merits of a probation order or apply evidentiary rules from trial judgments to probation proceedings, rendering such appeals inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSTANZO PIETRO nato a NAPOLI il 15/08/1954 avverso l'ordinanza del 28/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pietro Di Costanzo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo deduce la mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che però è applicabile solo ai ricorsi contro sentenza emessa in un giudizio dibattimentale, e non a quelli contro i provvedimenti emessi dal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 32116 del 10/09/2020, Gaita, Rv. 280199), ed il secondo motivo attiene al merito della decisione del Tribunale di sorveglianza, non essendo illogico non aver disposto il differimento della pena in presenza di una situazione clinica adeguatamente trattata in ambiente carcerario ed in cui l'assenza di un trattamento rispettoso per il senso di umanità della pena è meramente affermata in ricorso ma non adeguatamente documentata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2