Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50937/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for illegal employment of a foreigner without a residence permit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Wang Xiaolei's appeal inadmissible, rejecting his claims of insufficient reasoning regarding the evidence of his complicity in illegal employment. The court found that the lower court correctly noted Wang's formal role as legal representative, which imposed a duty of control that he failed to exercise, despite the actual manager allegedly being elsewhere. Consequently, the conviction under Article 22, Paragraph 12 of D.Lgs. 286/1998 was upheld, and the appeal was dismissed with costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998: An appeal against a conviction for illegal employment of a foreigner without a residence permit is inadmissible if it merely reiterates factual disputes already resolved by the appellate court without raising new legal issues or manifestly illogical errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal employment foreigner residence permit violation legal representative liability duty of control inadmissible appeal Corte di Cassazione penal procedure costs permessi di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 22, comma 12, d. Igs. 286/1998
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WANG XIAOLEI nato il 29/05/1991 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Wang Xiaolei - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello di Trieste sviluppato motivazione adeguata sulle prove della compartecipazione dell'imputato al fatto materiale dell'occupazione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno — sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.

Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla suddetta Corte nel provvedimento impugnato. In esso si evidenzia che: - risulta dalla stessa difesa dell'imputato che quest'ultimo sarebbe il legale rappresentante del centro massaggi "Rosa di Wang Xiaolei" presso il quale risultava indebitamente occupata la giovane Chen Yonge, priva di permesso di soggiorno; - non è riscontrata da emergenze processuali la gestione di fatto da parte di altre persone; - la stessa Chen Yonge, nel momento in cui veniva sottoposta a controllo, riferiva che il titolare era l'imputato e che questi si trovava in Milano ed aveva diversi problemi di salute, ma non forniva alcun elemento da cui potesse desumersi la gestione effettiva dell'impresa operata da altri soggetti; - anche se l'imputato avesse rivestito una qualifica solo formale di legale rappresentante dell'impresa sullo stesso sarebbe gravato comunque un onere di controllo della gestione dell'attività sociale, di talché l'omesso esercizio di tale controllo non può escludere la responsabilità penale in capo al prevenuto per il solo fatto di cui al capo 22, comma 12, d.

Igs. 286/1998, per cui si procede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembr