Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to attack the court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds lacked the required specificity and did not directly challenge the lower court's reasoning. The appellant raised general arguments on insufficient motivation and an unapplied statutory provision without comparing them to the specific facts or the court's actual justification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific to the case at hand or fail to confront the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUAGLIARDITO ANTONINO nato a PALERMO il 06/10/1982 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto NA10/-3 i N'D Rilevato che -wilGuagliardito ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in - intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il primo motivo contiene solo considerazioni di tipo generale sulla insufficienza della motivazione che potrebbero essere riproposte tal quali in un altro ricorso contro altra sentenza, essendo totalmente prive di riferimenti al caso in esame, ed il secondo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha specificato i motivi per cui ha ritenuto di non applicare il beneficio, con motivazione che non è stata attaccata in ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2