Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and general legal assertions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Patrizio Giuseppe Aiello inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for a review of his conduct and damages, but the Court found his first ground lacked specificity regarding the lower court's reasoning and his second ground consisted only of general legal assertions. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation must declare a cassation appeal inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to lack of specificity or consist solely of general legal assertions without concrete application to the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO PATRIZIO GIUSEPPE nato a MOTTA SANTANASTASIA il 17/03/1961 avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; t‘ Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Patrizio Giuseppe Aiello ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; . Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo, dedicato al rigetto dell'istanza di affidamento in prova, non è specifico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, atteso che ritiene non sia necessaria una completa revisione critica da parte del condannato, deduzione che, però, non è conferente con il percorso logico della ordinanza impugnata, che ha rilevato l'assenza di elementi dimostrativi della buona condotta successiva alla condanna, mentre il riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata alla gravità del reato per cui è condanna è coerente con la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174) come quello al risarcimento dei danni alle vittime del reato (Sez. 1, Sentenza n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226), ed il secondo motivo contiene solo affermazioni in diritto, di carattere generale, sui presupposti che giustificano il giudizio di pericolosità per cui in luogo del differimento pena può essere disposta, come nel caso in esame, la detenzione domiciliare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novemb