Italian Supreme Court dismisses appeal against parole tribunal rejection of alternative measures due to social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Gaetano Gianluca Amadio inadmissible, upholding the parole tribunal's rejection of alternative measures. The tribunal denied the request citing the appellant's high recidivism, lack of employment, and an unindividualized therapeutic program incompatible with his social danger. The court ruled that the lower court correctly applied the law requiring a specific prevention plan to grant therapeutic probation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, 47-ter co. 1.bis, 48 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 4-undecies della L. 21 febbraio 2006 n. 49: The parole tribunal must reject alternative measures when the proposed recovery program is generic and fails to ensure the prevention of future crimes given the applicant's social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADIO GAETANO GIANLUCA nato a CATANIA il 01/04/1984 avverso l'ordinanza del 03/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Gaetano Gianluca Amadio - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle misure alternative di cui agli artt. 47, 47- ter co. 1.bis, 48 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — sono manifestamente infondate e in fatto„ Invero, il Tribunale di sorveglianza di Catania, nel rigettare la richiesta di misure alternative, fa leva sulla gravità dei reati commessi fino al 2021, quando Amadio espiava altra pena in regime di detenzione domiciliare (furto in abitazione, rapina aggravata, evasione), sui gravi precedenti penali (principalmente reati contro il patrimonio), sulle numerose e gravi pendenze per evasione e ricettazione, sulle informazioni fornite dalla P. g. relative ai gravi reati commessi durante gli arresti domiciliari e sulla circostanza per cui, nonostante sia stato ammesso alla detenzione domiciliare, abbia continuato a delinquere.
Nel rigettare le richieste detto Tribunale i rileva che la reiterazione di reati commessi anche durante la sottoposizione a misura cautelare non assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, anche in considerazione del fatto che l'istante, non disponendo di alcuna attività lavorativa, continuerebbe a sostenersi con il provento di ulteriori illeciti. In merito all'eventuale concessione dell'affidamento in prova terapeutico, il Tribunale osserva che il programma terapeutico ambulatoriale è inidoneo a prevenire il pericolo di reiterazione in quanto contiene prescrizioni generiche e non individualizzate, inconciliabili con il comportamento trasgressivo dell'istante, recentemente risultato positivo alla cocaina (come rimarcato nella nota del SERT del 6.4.2023).
Rilevato, pertanto, che il ricorso - che lamenta la mancata valutazione delle condizioni di salute e del percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente a fronte di un provvedimento che fa buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche qualora in motivazione venga evidenziata l'astrattezza del programma di recupero a fronte della pericolosità sociale del richiedente, atteso che l'art. 4-undecies della L. 21 febbraio 2006 n. 49, sostituendo il comma quarto dell'art. 94 del d.P.R.. n. 309 del 1990, impone al Tribunale di accogliere l'istanza soltanto se il programma di recupero assicura anche la prevenzione del pericolo che il prevenuto commetta altri reati (Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, Trione, Rv. 233728) - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30