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Ordinanza — n. 50932/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits arguments cannot be raised in cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50932/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's application of specific criminal code articles was flawed and that the reasoning lacked merit. The court rejected these claims because arguments regarding the factual possibility of generating income belong to the merits, which are not reviewable in cassation, and the alternative legal reasoning provided by the lower court was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 240 cod. pen.; Art. 240-bis cod. pen.; Cassation appeals are inadmissible when they challenge the factual assessment of the merits or propose alternative reasoning without demonstrating logical flaws in the existing judgment, provided at least one alternative path is logically sound.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merits review prohibition alternative legal reasoning criminal code application procedural costs award indigenza finanziaria asserzione difendibile carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 240 cod. pen.
Art. 240-bis cod. pen.
art. 240-bis cod. pen
art. 240 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRINO ROSARIO EPIFANIO nato a CATANIA il 06/01/1989 avverso l'ordinanza del 28/02/2023 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; I. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Rosario Epifanio Cirino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il secondo, dedicato alla parte della motivazione relativa all'applicabilità dell'art. 240-bis cod. pen., si limita a sostenere che il percorso motivazionale della ordinanza è privo di pregio e ne propone uno alternativo asseritamente migliore, ma non individua elementi da cui dover desumere che la motivazione dell'ordinanza sarebbe viziata da illogicità, atteso che la circostanza dedotta in ricorso sulla possibilità o meno per la ditta aperta da pochi mesi dal ricorrente di produrre già reddito attiene al merito, e non è valutabile in sede di legittimità, mentre il primo motivo, dedicato alla parte della motivazione relativa all'applicabilità dell'art. 240 cod. pen., è assorbito, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato si regge in via alternativa su due percorsi logici, di cui è sufficiente che abbia fondamento logico anche soltanto uno;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre