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Ordinanza — n. 50931/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds; appeal must attack specific parts of the judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50931/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised lacked the required specificity of grounds for review. The appellant failed to identify which specific part of the lower court's reasoning was attacked, merely stating a general principle regarding the lack of proof of intent. Consequently, the court ruled that the appeal was a mere juxtaposition of maxims without a concrete target for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for review are not specific, as the appellant must clearly indicate which part of the judgment is being attacked.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal inadmissible grounds review requirements procedural defect insufficienza di prove difetto di motivazione prova facilitata

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUMMO ALESSANDRO nato a PALERMO il 23/05/1980 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alessandro Zummo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che dalla sua lettura non si comprende di cosa esattamente si dolga il ricorrente e quale parte della motivazione attacchi, risolvendosi il ricorso nella giustapposizione di due massime e di una affermazione di principio secondo cui non sarebbe provato il dolo del rato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023.