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Ordinanza — n. 50930/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50930/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50930/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAFFAGNINI RICCARDO nato a ARGENTA il 07/12/1976 avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in composizione monocratica indicata in epigrafe, nell'interesse di Riccardo Zaffagnini è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna alla pena dell'ammenda.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50930/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119).

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative eccezione di incostituzionalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAFFAGNINI RICCARDO nato a ARGENTA il 07/12/1976 avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in composizione monocratica indicata in epigrafe, nell'interesse di Riccardo Zaffagnini è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna alla pena dell'ammenda.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 30 novembre 2023.