Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of illogical motivation in sentencing. The court rejected the claim that the second crime was premeditated. The ruling upholds the conviction and orders the appellant to pay court costs and a fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Florin Dobre inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Dobre argued that the lower court's reasoning was illogical for finding the second crime unpremeditated given the six-month gap between offenses. The court rejected this, citing established precedent that such a time interval does not preclude the possibility of subsequent determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the alleged illogicality of the motivation does not emerge from the text of the decision, as a temporal gap between crimes does not automatically prove the absence of prior planning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOBRE FLORIN CUI 05GN9RG nato il 28/05/1988 avverso l'ordinanza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Florin Dobre ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, in presenza di una distanza temporale di circa sei mesi tra il primo ed il secondo reato, non è illogico sia stato ritenuto che il secondo non fosse stato programmato almeno nelle sue linee essenziali (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) già al momento del compimento del primo, ma fosse frutto di una determinazione successiva ed estemporanea; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 202