Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50925/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of signature by a registered Cassation defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Valentino Nigro inadmissible de plano. The appellant personally submitted the petition without a signature from a defense attorney registered in the Cassation's special roll, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.; Criminal appeals must be signed by a registered defense attorney to avoid inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility special defense attorney roll de plano dismissal Code of Criminal Procedure procedural formalities allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO CONCETTO VALENTINO nato a SCICLI il 14/02/1981 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle partiT, udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Concetto Valentino Nigro ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativar nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023.