Cassation appeal dismissed due to lack of lawyer signature on the handwritten petition under Art. 613 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the handwritten petition lacked a valid signature from a registered defense attorney. The appellant submitted a manuscript with two signatures, one confirmed as his own and the other unattributable to the named lawyer. Consequently, the court applied Article 613 of the Code of Criminal Procedure, ruling that the document was non-compliant and ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.: The appeal must be signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation; failure to comply renders the act inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO MARTINO nato a MASSAFRA il 05/03/1983 avverso l'ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Martino Formisano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente mediante deposito di un manoscritto nella casa circondariale presso cui è detenuto; in calce ad esso sono, infatti, apposte due firme, una è riferibile con certezza all'imputato attesa l'attestazione dell'ufficio matricola contenuta nella lettera di trasmissione del 24 luglio 2023, l'altra non è riferibile ad alcuno; non vi è, quindi, alcuna certezza circa la riferibilità della firma al difensore che viene indicato nel ricorso manoscritto come suo autore apparente;
Ritenuto, pertanto, che lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre