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Ordinanza — n. 50923/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal merit regarding crime continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50923/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giancarlo Orsini's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Orsini argued that the lower court failed to recognize the continuity of crimes by ignoring indicators of a single criminal design and mafia context. The court rejected these claims as mere factual complaints that were already adequately examined and dismissed by the Tribunal of Forlì.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual disagreements or unexamined allegations of continuity are inadmissible if the lower court has already addressed the legal issues with correct arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal continuity of crimes factual complaints mafia context court costs criminal design Tribunal of Forlì attività criminosa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ak-\
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORSINI GIANCARLO nato a ROMA il 28/08/1967 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Giancarlo Orsini - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a quattro sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e in particolare la riconducibilità di tutti i reati ad un unico contesto mafioso dal quale mai Orsini risulta essersi distaccato - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Forlì, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - non può ravvisarsi la continuazione tra i delitti in materia di stupefacente di cui alla terza sentenza indicata in richiesta con i reati contro il patrimonio e i delitti di sangue di cui alle altre sentenze, sia sotto il profilo temporale che dei beni giuridici offesi; - che possono, invece, essere unificati i fatti di cui alla prima e seconda sentenza, in quanto pur concernendo delitti di natura diversa risultano essere stati commessi tutti da Orsini nelle vesti di sicario, per ragioni puramente economiche e al di fuori delle ragioni di risentimento personale nei confronti delle vittime; - diversamente, non può ravvisarsi la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di dette sentenze e quelli di cui alla quarta sentenza della richiesta, che ha riguardo all'omicidio di Roberto Musci commesso da Orsini nel gennaio 2014, la cui causale è diversa dai delitti di sangue perpetrati da Orsini nel medesimo contesto temporale, in quanto commesso per fare un favore al suo amico Leoni.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ak-\

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembr