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Ordinanza — n. 50921/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and mere repetition of prior execution request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments lacked the required specificity and were merely repetitive of a previous execution request. The appellant attempted to contest a continuation order in the execution phase, which the court ruled should have been challenged via the original judgment's appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific and merely repeat arguments already rejected in the execution phase, which must be contested through the appropriate appeal against the underlying judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds execution phase limitations repetitive arguments procedural costs and fine reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZELMO VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 20/10/1980 avverso l'ordinanza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Vincenzo Anzelmo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che sono del tutto inconferenti con la motivazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che h ritenuto l'istanza inammissibile in quanto meramente reiterativa di istanza di continuazione già valutata e respinta dal giudice della cognizione del procedimento terminato con la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 24 febbraio 2022, statuizione in punto di continuazione che avrebbe dovuto, pertanto, essere contestata mediante la eventuale impugnazione di tale sentenza, contestazione che non può essere riproposta in sede di esecuzione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2