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Ordinanza — n. 50920/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifestly illogical reasoning by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50920/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bernardo Curto inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments merely reproduced points already adequately examined and rejected by the appellate court regarding the impossibility of identifying a unified intent for the crimes. Since the appeal failed to explain why the lower court's evaluation was manifestly illogical, the request was dismissed without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely contradicts the lower court's evaluation without demonstrating that such evaluation is manifestly illogical or contradicts binding precedent.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly illogical reasoning unified intent crimes appellate court evaluation procedural costs fine motivi di cassazione reiterazione di reati penali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO BERNARDO nato a CEGLIE MESSAPICA il 04/04/1986 avverso l'ordinanza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Bernardo Curto ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Presa visione della memoria manoscritta fatta pervenire personalmente dal condannato attraverso l'amministrazione del carcere in cui è detenuto; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di impossibilità di individuazione di una volizione unitaria tra i reati oggetto dell'istanza, ed il ricorso si limita a sostenere che gli elementi offerti sarebbero stati, invece, sufficienti al fine dell'individuazione della stessa, così, in definitiva, contrapponendo la valutazione del ricorrente a quella del giudice del merito, senza, però, riuscire a spiegare perché la valutazione effettuata dal secondo dall'ordinanza impugnata debba essere ritenuta manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre