Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contests procedural grounds rather than substantive legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged a plea-bargain sentence by arguing the judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. However, the Court held that under Article 448, paragraph 2-bis, appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will or legal qualification, excluding procedural omissions like the lack of evaluation of acquittal conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargain sentences are admissible only for specific grounds including the defendant's will, lack of correlation, legal misqualification, or illegality of the penalty, thereby excluding challenges based on the non-evaluation of acquittal conditions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARILLI TOMMASO nato a TARANTO il 19/10/1984 avverso la sentenza del 16/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOedato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Tommaso Marilli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la mancata indicazione degli elementi di prova della responsabilità per il fatto contestato (peraltro, in realtà, riportati in sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2