Cassation appeal dismissed as arguments were merely repetitive of already examined and rejected lower court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Sirignano Pellegrino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision regarding the qualification of the crime under Article 712 of the Penal Code and the date of the offense under Article 648. The court rejected these grounds because they were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court, with the appellant's new contentions deemed purely conjectural and insufficient to demonstrate a manifest illogicality in the original reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRIGNANO PELLEGRINO nato a PAGO DEL VALLO DI LAURO il 22/01/1947 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pellegrino Sirignano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in punto di eventuale riqualificazione nel reato dell'art. 712 cod. pen. (con motivazione sulla competenza del ricorrente in materia di armi che il ricorso non contesta adeguatamente), sia in punto di data del commesso reato dell'art. 648 cod. pen. (che il ricorso contesta con un argomento puramente congetturale, in quanto tale, inidoneo a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 20