Italian Court dismisses appeal on criminal continuity claim due to lack of temporal and subjective links between offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Augusto Tamburrino inadmissible, rejecting his claim that two drug trafficking convictions constituted a single criminal enterprise. The appellate court correctly distinguished the offenses based on a five-year gap, differing subjective elements of the associations, and the absence of any connecting factor between crimes committed in different regions. Consequently, the court ruled that the legal requirements for criminal continuity were not met, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Criminal continuity between offenses of association to commit crimes requires not only typological homogeneity but also a specific investigation into the nature, operativity, and temporal continuity of the criminal groups to establish a single deliberative moment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURRINO AUGUSTO nato a VILLA LITERNO il 13/09/1951 avverso l'ordinanza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le doglianze dedotte nel ricorso di Augusto Tamburrino - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - oltre a non essere consentite in sede di legittimità perché costituite da mere censure in punto di fatto, sono manifestamente infondate.
Invero, nell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze, che: - con la prima sentenza, il prevenuto veniva condannato in quanto dirigente di un'organizzazione criminale operativa fino al 1998, dedita al traffico di stupefacenti che venivano poi distribuiti in Campania e in Toscana; - con la seconda sentenza, invece, era condannato per la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, promossa, diretta e finanziata da soggetti di nazionalità italiana ed estera, operante tra il febbraio 2004 e il 20 aprile 2006 in Napoli, Gioiosa Ionica, nel resto della provincia di Reggio Calabria e in altre zone del territorio nazionale.
La Corte, di conseguenza, nel rigettare l'istanza, fa leva sulla evidente distanza temporale intercorrente tra i fatti (di oltre cinque anni), sulla diversità sotto il profilo soggettivo delle due associazioni e sulla mancanza di un qualsiasi elemento di collegamento tra i reati, commessi in diverse parti dello Stato. Facendo, in tal modo, corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, che richiede, ai fini della verifica del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere, non soltanto il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte (in questo caso reati in materia di narcotraffico) ma soprattutto una indagine specifica sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 nove