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Ordinanza — n. 50910/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50910/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO GAETANO nato a TORRE DEL GRECO il 29/03/1983 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gaetano Gargiulo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che l'ordinanza impugnata non fonda la propria decisione soltanto sulla violazione riscontrata, ma anche sulle assenze al calendario dei controlli programmati e sulla sospensione del tirocinio di inclusione sociale per il mancato interesse del condannato, circostanze su cui il ricorso non prende posizione o che contesta senza, però, allegazioni in violazione del principio di autosufficienza;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 50910/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gaetano Gargiulo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che l'ordinanza impugnata non fonda la propria decisione soltanto sulla violazione riscontrata, ma anche sulle assenze al calendario dei controlli programmati e sulla sospensione del tirocinio di inclusione sociale per il mancato interesse del condannato, circostanze su cui il ricorso non prende posizione o che contesta senza, però, allegazioni in violazione del principio di autosufficienza;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore concorso di motivi di sospensione soppressione di prestazioni d'invalidità motivi di cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO GAETANO nato a TORRE DEL GRECO il 29/03/1983 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gaetano Gargiulo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che l'ordinanza impugnata non fonda la propria decisione soltanto sulla violazione riscontrata, ma anche sulle assenze al calendario dei controlli programmati e sulla sospensione del tirocinio di inclusione sociale per il mancato interesse del condannato, circostanze su cui il ricorso non prende posizione o che contesta senza, però, allegazioni in violazione del principio di autosufficienza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 202