Italian court dismisses appeal as generic grievances regarding insufficient evidence and lack of sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Martino inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Martino argued that the lower court confirmed his liability based on insufficient evidence and failed to justify the sentence relative to the statutory minimum. The court rejected these claims as generic complaints in a legitimacy proceeding, noting the defense offered no proof of inability to pay the bail and that poverty status is not automatically proven by free legal aid admission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals in criminal proceedings must be specific and substantiated; generic grievances regarding evidence sufficiency or sentencing logic are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO SALVATORE nato a GUASTALLA il 06/07/1992 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Salvatore Martino - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che è stata confermata la responsabilità del suo assistito sulla base di acquisizioni probatorie insufficienti e senza adeguata motivazione, mancante anche con riguardo al discostamento della pena dal minimo edittale - sono generiche, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.
E ciò a fronte di un iter argomentativo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici della Corte di appello di Catanzaro, che evidenzia che: - a fronte del dato oggettivo del mancato versamento ex art. 76, comma 4, d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, della cauzione imposta con la misura di prevenzione, non è stata prodotta dalla difesa alcuna certificazione idonea a provare l'impossibilità per Martino di provvedere al versamento della cauzione, né sollecitato l'espletamento di indagini mirate, volte a verificare la condizione di impossidenza; - deve essere, altresì, esclusa l'automaticità della prova dell'indigenza a seguito dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, che avviene sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta direttamente dall'interessato; - Martino ha agito con piena consapevolezza di sottrarsi alle prescrizioni impostegli senza addurre valide giustificazioni; - la pena, in relazione alla quale con l'appello non risultano svolte censure specifiche, deve ritenersi congrua alla gravità del fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre