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Ordinanza — n. 50908/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50908/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Aimen Bouselmi inadmissible and ordered him to pay legal costs and a fine. The defense argued that the lower court failed to recognize the continuity of crimes and ignored indicators of a single criminal plan, but these were dismissed as mere factual complaints. The court ruled that the appeals merely reproduced arguments already rejected by the execution judge regarding the impulsiveness of the acts and the lack of a unifying context.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based solely on factual complaints or reiterating previously rejected arguments are inadmissible as they do not constitute a new ground for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints continuity of crimes execution proceedings legal costs criminal plan repetition of arguments criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSELMI AIMEN nato il 31/01/1984 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; J7\ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Aimen Bouselmi - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a quattro sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che i rilievi difensivi sono, altresì, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - le violazioni commesse da Bouselmi non risultano in alcun modo preordinate; - il dato cronologico degli addebiti e anche la stessa connotazione dei reati rimanda ad una deliberazione impulsiva e determinata da una condizione non certo preventivata; - nulla induce a pensare che l'interessato avesse preventivamente deliberato di appropriarsi di beni altrui, allorquando decise di inserirsi nel mercato delle sostanze stupefacenti, anche perché non è comprovato che il soggetto facesse uso di sostanze stupefacenti; - dalla lettura delle sentenze si evince che Aimen Bouselmi si fosse determinato ad uno stile di vita trasgressivo, ma non emerge la riconducibilità dei diversi reati contro il patrimonio ad un medesimo contesto oggettivo unificante, quanto piuttosto l'estemporaneità dei fatti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembr