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Ordinanza — n. 50907/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as arguments exceeded admissible limits under Article 35-bis of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50907/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rocco Mazzagatti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to guarantee specific cell seating arrangements and did not investigate his health status under Article 41-bis of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that these arguments exceeded the strict limits of Article 35-bis, which permits appeals only for violations of law, not for factual disputes or procedural omissions.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 4, ord. pen.; Art. 41-bis, ord. pen.; The appeal must be declared inadmissible if the grounds raised exceed the limits of Article 35-bis, which admits appeals solely for violations of law, thereby excluding arguments regarding factual assessments or the exercise of investigative powers.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Article 35-bis limits Article 41-bis regime Inadmissible appeal Violation of law requirement persone con disabilità inesigibile malgrado lesioni salute necessità d'istruzione scolastica speciale

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 4, ord. pen.
e quella secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori per approfondire lo stato di salute del condannato esorbita dai limiti del ricorso ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen. che è ammesso soltanto per violazione di legge;
Art. 41-bis, ord. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZAGATTI ROCCO nato a OPPIDO MAMERTINA il 24/08/1973 avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; t -) Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Rocco Mazzagatti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'argomento dedotto in ricorso sul contenuto dell'art. 3 della Circolare D.A.P. 3 ottobre 2017 è stato, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, valutato dal giudice del merito nel senso che non esistano ragioni sufficienti per garantire al detenuto un allestimento della cella diverso da quello standard, e la circostanza che la norma parli di "sedia o sgabello" non comporta il diritto del detenuto ad ottenere tra i due il tipo di seduta che preferisce; la deduzione sulla differenza di trattamento riservata ai detenuti nel regime dell'art. 41-bis ord. pen. e quella secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori per approfondire lo stato di salute del condannato esorbita dai limiti del ricorso ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen. che è ammesso soltanto per violazione di legge;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre