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Ordinanza — n. 50906/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds regarding penalty recalculation under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50906/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Massimo Massimiani inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for a penalty recalculation based on Article 416-bis of the Penal Code, but the court found this argument contradicted Article 187 of the Code of Criminal Procedure. The court noted that the execution judge had properly identified the aggravated offense and provided sufficient motivation regarding the defendant's role in the criminal clan and recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 416-bis cod. pen.: The execution judge cannot recalculate the penalty based on the base offense of Article 416-bis when the law mandates considering the most serious violation, and the judge's motivation regarding aggravating factors is sufficient if it addresses recidivism and the defendant's role.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility execution judge penalty concorso formale offense criminal clan role procedural law mandate adeguamento della pena riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
è nel caso in esame in contrasto con il dato normativo dell'art. 187 disp.
Art. 416-bis cod. pen.
Ritenuto che l'argomento dedotto in ricorso sulla necessità di rideterminare la pena assumendo come pena base quella per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è nel caso in esame in contrasto con il dato normativo dell'art.
art. 416-bis cod. pen
Ritenuto che l'argomento dedotto in ricorso sulla necessità di rideterminare la pena assumendo come pena base quella per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
è nel caso in esame in contrasto con il dato normativo dell'art. 187 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMIANI MASSIMO nato a ROMA il 25/10/1983 avverso l'ordinanza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Massimo Massimiani ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Angela Porcelli, contestando l'assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale, insiste per il suo accoglimento;

Ritenuto che l'argomento dedotto in ricorso sulla necessità di rideterminare la pena assumendo come pena base quella per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è nel caso in esame in contrasto con il dato normativo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui "per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato", norma che non è derogabile dal giudice dell'esecuzione, e l'argomento sulla mancanza di motivazione sull'aumento di pena per continuazione è totalmente smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, da cui emerge che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di individuare in 5 anni di reclusione e 4.500 euro di multa la pena in aumento "considerate la personalità del condannato e la ritenuta recidiva e valorizzati il ruolo svolto dal Massimiani all'interno del sodalizio criminoso denominato "clan Spada", il suo legame con Ottavio Spada, ritenuto uno degli organizzatori, nonché i numerosi comportamenti intimidatori e violenti tenuti durante la lunga militanza nelle file del clan, che hanno offerto un contributo decisivo nella realizzazione del progetto predatorio degli alloggi popolari ai danni del clan rivale, finalizzato al controllo del territorio e all'agevolazione delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti", motivazione rispettosa dei principi dettati da Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30