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Ordinanza — n. 50905/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to generic grounds and new crime within five years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50905/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the revocation of his conditional sentence and the benefit of non-mention of conviction, arguing the trial court lacked sufficient motivation. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting the appellant committed a new crime within the five-year statutory limit required for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1) c.p.; Art. 175, ultimo comma c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against execution orders revoking conditional sentences are inadmissible if based on generic grounds lacking factual or legal support, particularly when the revocation is justified by a new crime committed within the five-year period following the final judgment.

Parole chiave

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conditional sentence revocation new crime within five years inadmissible appeal benefit of non-mention generic grounds appeal revoca della sospensione condizionale pene condizionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1) c.p.
Invero, il giudice dell'esecuzione correttamente ha disposto la revoca della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.
Art. 175, ultimo comma c.p.
267095), commetteva altro delitto giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 4.5.2021, irrevocabile il 21.10.2022; nonché altrettanto correttamente, ex art. 175 ultimo comma cod.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, Seraglia, Rv. 267095
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINZI ALESSIO nato a ACQUAPENDENTE il 13/09/1980 avverso l'ordinanza del 22/07/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure mosse nel ricorso presentato avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, di revoca della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della condanna concessi ad Alessio Pinzi con sentenza resa dal medesimo Tribunale in data 25.01.2010, divenuta irrevocabile il 15.11.2017 - con cui si denuncia vizio di motivazione per aver omesso un'analisi approfondita di quanto contestato al prevenuto e per non aver fatto riferimento agli elementi posti a sostegno della decisione - sono inammissibili, in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, oltre che manifestamente infondate.

Invero, il giudice dell'esecuzione correttamente ha disposto la revoca della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., in quanto Pinzi, in data 21.4.2021, dunque entro il limite quinquennale stabilito a far tempo dal passaggio in giudicato della citata pronuncia (Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, Seraglia, Rv. 267095), commetteva altro delitto giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 4.5.2021, irrevocabile il 21.10.2022; nonché altrettanto correttamente, ex art. 175 ultimo comma cod. pen., ha revocato l'ordine di non fare menzione della condanna.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.