Italian Court dismisses appeal as new criminal law arguments were not raised in the second instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Antonio Zumbo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a lighter sentence based on new interpretations of Articles 131-bis, 133, and 62-bis of the Penal Code, claiming errors in the lower court's balancing of mitigating and aggravating circumstances. The court rejected these claims because the specific objection regarding Article 131-bis was not raised during the appeal phase, violating procedural rules, while the other arguments were deemed insufficient to overturn the conviction given the gravity of the crimes involving multiple firearms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, 133, 62-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Arguments concerning the application of specific penal code articles regarding recidiva and sentencing balance are inadmissible if not raised in the appeal judgment and were already adequately examined by the trial court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUMBO NICOLA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/10/1968 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Nicola Antonio Zumbo - nel quale il difensore lamenta erronea applicazione degli artt. 131-bis, 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione- sono inammissibili. Rilevato, invero, che la doglianza relativa all'art. 131 bis è inammissibile in quanto non è stata dedotta nei motivi di appello e non è, pertanto, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Considerato che la sentenza in esame, con riguardo al trattamento sanzionatorio, rileva, in modo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici, che la pena base, individuata peraltro in misura di poco superiore al minimo edittale anche per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva qualificata, è congrua in considerazione dei gravi reati perpetrati dall'imputato, aventi ad oggetto una pluralità di armi da fuoco, e dei numerosi precedenti penali, che non consentono una modifica in senso più favorevole del regime di bilanciamento delle circostanze.
Rilevato, pertanto, che il ricorso - che genericamente insiste su profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.