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Ordinanza — n. 50903/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove end crimes were planned upon joining the criminal association.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50903/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a continuation between the crime of mafia association and subsequent end crimes, but the court found his arguments manifestly unfounded. The decision relied on established precedent requiring that end crimes be specifically programmed at the exact moment the participant decided to join the criminal organization.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis c.p.; Art. 113 c.p.p.: The continuation between the crime of mafia association and subsequent end crimes is admissible only when the end crimes were programmed at the precise moment the participant determined to join the organization, preventing an automatic statutory benefit for all acts committed within the association.

Parole chiave

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mafia association continuation of crimes end crimes criminal organization procedural inadmissibility planning requirement Cassation appeal appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis c.p.
Art. 113 c.p.p.
art. 416-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano
pen.; nello stesso senso Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZARA' BRUNO nato a REGGIO CALABRIA il 08/04/1963 avverso l'ordinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Bruno Azzarà ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ammette la continuazione tra reato associativo ed eventuale reato-fine soltanto quando quest'ultimo sia stato programmato al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430:

È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.; nello stesso senso Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novemb