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Ordinanza — n. 50900/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reiterative grounds and precluded factual re-evaluation in drug possession case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Maurizio Cecchini inadmissible. The appellant challenged his conviction for drug possession, arguing the lower court failed to properly categorize the offense under specific legal provisions. The court rejected this claim as a mere repetition of arguments already examined and dismissed in the appellate proceedings, noting that the appellate court had thoroughly justified its findings based on the quantity of drugs, packaging methods, and inconsistencies in the appellant's financial and personal history.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal based on grounds merely reiterative of those already examined and dismissed in the appellate judgment is inadmissible, as the appellate court's exhaustive reasoning precludes a new factual reconstruction at this stage.

Parole chiave

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drug possession cassation appeal inadmissible grounds reiterative argument appellate review factual preclusion DPR 309/1990 imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCHINI MAURIZIO nato a MILANO il 20/03/1973 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che CECCHINI Maurizio - imputato dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/05/2023 (con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Torino), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n 309 del 1990; ritenuto che il motivo sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, e comunque volto a prospettare una diversa ricostruzione fattuale, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte territoriale ha esaustivamente motivato il proprio convincimento in ordine alla impossibilità di ritenere l'ipotesi lieve, valorizzando il quantitativo di stupefacente complessivamente sequestrato, le modalità differenti di confezionamento, il rinvenimento di un bilancino di precisione e di un coltello intriso di sostanza, l'incompatibilità della droga in possesso con il reddito del CECCHINI, desunto da un'autocertificazione del 2019 e dalla mancata deduzione di maggiori introiti nel periodo successivo (ipotesi peraltro ritenuta inverosimile in periodo Covid), nonché l'intrinseca inverosimiglianza di un consistente acquisto per finalità di scorta alla luce di quanto riferito dallo stesso ricorrente in ordine all'ingresso in comunità terapeutica, previsto per il giorno successivo all'arresto.

Si tratta di un percorso argomentativo immune da profili di illogicità manifesta o contraddittorietà deducibili in questa sede; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consiglie tensore