Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and denial of minor sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gjina Ardian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ardian challenged the appellate court's refusal to reclassify his drug trafficking charges under specific statutory provisions and to apply a minor sentencing mitigation. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already examined and dismissed in the appellate proceedings, finding the lower court's valuation of the drug transactions legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and dismissed by the appellate court, and the exclusion of minor sentencing mitigation is justified by the non-irrisory economic value of the criminal activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINA3 ARDIAN nato il 06/01/1983 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che GJINA.1 Ardian - imputato dei reati di detenzione e di plurime cessioni di sostanze stupefacenti, come meglio specificato ai capi B), C) e D) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/01/2023 (con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Forlì), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n 309 del 1990, e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (censure riprese e ribadite con la memoria tempestivamente depositata); ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, alla luce di quanto esaustivamente illustrato dalla Corte d'Appello alla luce delle risultanze in atti (cfr. pag. 9: rete di contatti per il costante approvvigionamento, elevato numero di cessioni dimostrative di un'attività di spaccio non episodica né occasionale, continuità nel tempo della condotta illecita in favore di almeno sei acquirenti in numerose occasioni nell'arco di un anno, contesto organizzativo emergente dalle intercettazioni), e della non illogica esclusione dell'ipotesi lieve all'esito di una valutazione congiunta e coordinata degli elementi acquisiti; ritenuto che alle stesse conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avuto riguardo a quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine alla esclusione dell'ipotesi lieve e comunque della impossibilità di ricondurre nell'alveo dell'attenuante la sistematica cessione di droga per un corrispettivo variabile dai 50 ai 100 Euro (cfr. pag. 9, cit.): valutazione da ritenersi incensurabile in questa sede (cfr. sul punto Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01, secondo cui per l'applicabilità dell'attenuante deve aversi riguardo ad un "valore economico pressoché irrisorio"); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consigli stenso