Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late grounds and failure to contest appellate summary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant raised three grounds, including a violation of law regarding criminal responsibility and the revocation of suspended sentences, but the Court found the first ground merely repetitive of the appellate court's already-motivated rejection. The second ground was inadmissible because it was not specifically contested in the appellate summary, violating procedural rules on late submissions. The third ground regarding the revocation of a suspended sentence was rejected as the facts were definitive and the revocation was a declaratory act applicable by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already examined and rejected in the appellate judgment, or if a ground is raised for the first time in cassation without being specifically contested in the appellate summary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVO VELASCO HERLAND nato il 16/02/1992 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Pé.e-LAOL. Rilevato che COVO VELASCO .91_19_511:- imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09/03/2023 (con cui la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Bergamo, revocando altresì i benefici di legge concessi da quest'ultimo), deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed alla revoca dei benefici; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, alla luce di quanto emerso dalle risultanze in atti in ordine agli elementi indicativi di una destinazione allo spaccio della droga (modalità di occultamento della cocaina, disponibilità di sostanza da taglio e di un bilancino di precisione, possesso di una significativa somma di danaro ricondotta all'attività di spaccio, attesa la scarsa plausibilità delle spiegazioni fornite sul punto) e della rivendicazione dello stupefacente da parte del COVO VELASCO, circostanza incompatibile con la riferibilità ad altri dello stupefacente medesimo, prospettata in ricorso; rilevato che la seconda doglianza risulta inammissibile perché non dedotta in appello, alla luce del non contestato riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata (pag. 5), in cui si fa esclusivo riferimento alla affermazione di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto che alle stesse conclusioni debba pervenirsi per la residua censura, attesi i precedenti (guida senza patente nel biennio), definitivi nel 2020, per i quali era stata per due volte concessa la sospensione condizionale----Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882 - 01:
«la guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo». Deve quindi darsi continuità all'indirizzo intepretativo secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero» (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il