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Ordinanza — n. 50894/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility as sentencing discretion on generic mitigating circumstances is reviewable only for motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50894/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Maria Loffredo and Francesco Mosca inadmissible due to lack of legal standing. The appellants argued that the lower court erred in denying generic mitigating circumstances, claiming Mosca admitted charges and Loffredo participated in the trial. The court ruled that sentencing decisions are unreviewable on merits unless the motivation is flawed, finding the lower court's reasoning based on specific facts and recent legislative reforms to be adequate.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if based on substantive errors regarding mitigating circumstances, as such determinations are unreviewable unless the motivation lacks congruity or logical-legal defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals sentencing discretion generic mitigating circumstances review of motivation drug trafficking penalty reati qualificati contro gli stupefacenti sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Peraltro, costituisce ius receptum che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
d.P.R. 309/1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOFFREDO MARIA nato a ACERRA il 20/09/1993 MOSCA FRANCESCO nato a NAPOLI il 26/06/1987 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Maria Loffredo e Francesco Mosca ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, non avendo la Corte d'appello ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche a nessuno dei due imputati.

In particolare, il Mosca rappresenta di aver ammesso gli addebiti sicché non può essere condivisa l'affermazione del giudice in ordine all'assenza di elementi sintomatici di ravvedimento o di resipiscenza, considerato che il giudice di prima cure ha invece ravvisato la sussistenza di elementi favorevoli idonei alla concessione delle suddette circostanze. La Loffredo, invece ha partecipato al processo. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, con riferimento al Mosca, ai numerosissimi precedenti penali anche specifici nonché alla tesi, ritenuta non attendibile, dell'uso personale dello stupefacente, introdotto nell'istituto penitenziario a causa del disagio psicologico indotto dalla pandemia in atto; in proposito il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente non si è dichiarato tossicodipendente all'ingresso del carcere e non ha una storia di tossicodipendenza, sicché risulta poco plausibile l'uso personale di droghe, peraltro, di diversa tipologia e ancora meno plausibile è l'ipotesi che il consumo di stupefacenti sia stato intrapreso per la prima ilta durante la detenzione.

Con riferimento alla condotta della Loffredo, il giudice ha evidenziato la particolare spregiudicatezza dell'imputata, la quale si è procurata la sostanza e la ha occultata all'interno del pacco inviato al suo compagno presso l'istituto penitenziario tramite servizio di spedizione privata, senza alcun riguardo, cercando di introdurre in carcere sostanze stupefacenti, di diversa tipologia e ben confezionate in pacchetti singoli, destinate certamente alla cessione a terzi. Peraltro, costituisce ius receptum che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489).

I ricorsi sono dunque fondati su motivi non consentiti dalla legge e vanno pertanto dichiarati inammissibili, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma, il 17 no