Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits issues cannot be raised in Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's complaints regarding sentencing and recidivism concerns the merits of the case. The lower court had already decided on the application of mitigating circumstances and the existence of recidivism based on criminal history. Since Italian criminal procedure strictly separates admissibility from merits, the Court ruled that these substantive arguments cannot be examined at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to admissibility and legal errors; complaints regarding the assessment of mitigating circumstances or the existence of recidivism constitute merits issues and are therefore inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 31/08/1993 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; k. Giuseppe Criscuolo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio per i reati di cui agli artt. 291 bis, comma 2 e 296, comma secondo, d.P.R. 43/1973, non avendo la Corte d'appello concesso le circostanze attenuanti generiche neppure in regime di equivalenza alla contestata recidiva.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali, pari a 13 precedenti per episodi di contrabbando risultanti dal certificato del casellario giudiziale dal quale si desume che il reato in contestazione non costituisce un'occasionale ricaduta nel delitto ma la prosecuzione di un curriculum criminale iniziato già da anni è proseguito con condotte di maggiore gravità.
Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche e di non escludere la contestata recidiva essendo i reati contestati nell'odierno procedimento espressione di una accentuata capacità criminale del ricorrente. Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.