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Ordinanza — n. 50891/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for drug possession as merely reiterative and lacking specific legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50891/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Samir Belaiba's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Belaiba argued for reduced penalties and criminal liability, but the Court found his grievances were merely repetitive of the lower court's reasoning regarding his drug possession and lack of cooperation. The decision rests on the principle that an appeal must offer a specific legal comparison with the contested judgment, which Belaiba failed to provide.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates facts already examined and dismissed in the lower court without providing a specific legal comparison or new grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Drug Possession Legal Comparison Requirement Repetitive Grounds Court Costs Cassazione Decision traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAIBA SAMIR (CUI: 0036NRR) nato il 23/02/1971 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BELAIBA Samir - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23/06/2023 (con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Livorno), deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione della penale responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, alla luce di quanto emerso dalle risultanze in atti in ordine alla detenzione di varie tipologie di droga già confezionata in dosi, all'occultamento di queste ultime in bocca, nonché alle circostanze dell'arresto (il BELAIBA stava contattando un soggetto già conosciuto come tossicodipendente, che aveva in mano il portafogli, in un luogo più volte segnalato per le attività di spaccio); ritenuto che la residua censura sia generica, risolvendosi il motivo in mere enunciazioni di principi giurisprudenziali in totale assenza di confronto con la sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'assenza di elementi positivamente valutabili, alla luce della detenzione di non poche dosi e di ún atteggiamento non collaborativo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1