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Ordinanza — n. 50890/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally after the 2017 law requiring a special defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50890/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed it after June 23, 2017, violating the new requirement for a special defense attorney. Although the underlying sentence was agreed upon, the procedural law mandates that appeals filed personally post-2017 must be signed by a qualified lawyer. The court ruled that this legislative change restricts the exercise of the right to appeal rather than the right itself, rendering the personal filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal for cassation filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103 of June 23, 2017, is inadmissible regardless of the date of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing requirement special defense attorney procedural law modification Law 103/2017 azione costitutiva legittimazione a ricorrere atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod.
Law No. 103 of June 23, 2017
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
del Tribunale di Rimini aveva applicato la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano
pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGRICOLA AGOSTINO nato a SAN SEVERO il 25/09/1984 avverso la sentenza del 10/07/2023 del GIP TRIBUNALE di RIMINI; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che AGRICOLA Agostino ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso làfin data 10/07/2023, con cui il G.u.p. del Tribunale di Rimini aveva applicato la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 - 01);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023 Il consigli estensore Il Pre