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Ordinanza — n. 50889/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of new arguments regarding drug quantity and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50889/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for lenient sentencing and general mitigating circumstances, but the appellate court had already rejected these claims based on the large drug seizure and lack of documented confession. The court found the cassation grounds merely repetitive of the appellate decision and therefore legally insufficient to warrant a new review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of the appellate judgment's reasoning and lack new elements capable of overturning the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds of appeal drug quantity sentencing general mitigating circumstances documented confession requirement imputazione per reati di stupefacenti consumo di canapa traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDITTO PASQUALE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 18/10/1992 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che MENDITTO Pasquale - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/02/2023 (con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli Nord), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, alla luce del considerevole dato ponderale della droga sequestrata (oltre 500 dosi tra hashish e marijuana: elemento che deve evidentemente essere posto in stretta relazione con quanto precedentemente evidenziato dalla Corte territoriale quanto agli episodi di spaccio direttamente osservati dagli operanti prima del loro intervento, e alla disponibilità, in capo al ricorrente, di materiale vario idoneo al confezionamento delle dosi); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, risultando incensurabile la motivazione della Corte territoriale in ordine all'insussistenza di elementi idonei a fondare la concessione delle attenuanti generiche (dovendo tra l'altro sottolinearsi che il rinvenimento di quanto in sequestro risulta essere avvenuto a seguito di perquisizione, e che la prospettata confessione del MENDITTO non risulta minimamente documentata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consigli stensore I