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Ordinanza — n. 50886/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns factual evaluation reserved for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the trial court's factual findings regarding drug possession. The appellant argued that the quantity of cocaine found did not prove intent to sell, claiming he was an ordinary consumer. The court ruled that such evaluations of evidence and fact-finding are exclusively within the jurisdiction of the lower court and cannot be reviewed in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: Appeals challenging the trial court's assessment of evidence and factual reconstruction are inadmissible as they fall outside the scope of admissible grounds for cassation review.

Parole chiave

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inadmissibility grounds factual evaluation drug trafficking intent ordinary consumer defense cassation review limits abuso di sostanze reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
art. 73 d.P.R.309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZALUPI ALESSANDRO nato a ROMA il 04/11/1971 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Alessandro Mazzalupi ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell'art. 73 d.P.R.309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale, rappresentando l'insufficienza del criterio fondato sul numero di dosi ricavabili della sostanza e la quantità di principio attivo, essendo egli consumatore ordinario di stupefacente, solito a consumare una quantità media di stupefacente superiore ai limiti indicati nelle tabelle.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla suddivisione in dosi della quantità di cocaina rinvenuta a seguito di perquisizione personale, pari a complessivi grammi 7,8 lordi custodita nelle tasche sinistra (un involucro di circa 7 grammi) e destra (quattro involucri di circa 0,8 grammi) dei pantaloni e portata in giro anche di notte.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 20