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Ordinanza — n. 50884/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea-bargain sentences are inadmissible except for specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50884/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared five cassation appeals inadmissible against plea-bargain sentences issued by the Perugia preliminary hearing judge. The appellants argued for dismissal based on lack of reasoning or erroneous legal qualification, but the Court found these grounds inapplicable due to procedural timing and strict interpretation rules. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, and alleged errors in legal qualification are limited to manifest errors clearly eccentric to the charge.

Parole chiave

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plea bargain procedure cassation admissibility manifest error standard legal qualification review procedural timing rules qualificazione giuridica dei fatti censura formulata in modo carente eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis c.p.p.
309 del 1990 come meglio rispettivamente specificato in rubrica, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena da costoro concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
del Tribunale di Perugia; rilevato in particolare che il RAHMOUNI, il NAOUAR e l'OUESLATI lamentano, con unico atto di ricorso, un difetto motivazionale con riferimento alla ritenuta insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Rilevato che RAHMOUNI Hichem, NAOUAR Rached Ben Amara, OUESLATI Mejdi, BEN MOHAMED Slim e EKWEALOR Ifeany, imputatI di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990 come meglio rispettivamente specificato in rubrica, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena da costoro concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: sentenza emessa in data 27/06/2023 dal G.i.p.
art. 129 cod. proc. pen
del Tribunale di Perugia; rilevato in particolare che il RAHMOUNI, il NAOUAR e l'OUESLATI lamentano, con unico atto di ricorso, un difetto motivazionale con riferimento alla ritenuta insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAHMOUNI HICHEM nato il 22/11/1970 OUESLATI MEDI nato il 02/11/1984 EKWEALOR IFEANY nato il 22/05/1978 BEN MOHAMED SLIM nato il 11/01/1981 NAOUAR RACHED BEN AMARA nato il 25/11/1968 avverso la sentenza del 27/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA Vato avviso alle padr;\ udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che RAHMOUNI Hichem, NAOUAR Rached Ben Amara, OUESLATI Mejdi, BEN MOHAMED Slim e EKWEALOR Ifeany, imputatI di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 come meglio rispettivamente specificato in rubrica, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena da costoro concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: sentenza emessa in data 27/06/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Perugia; rilevato in particolare che il RAHMOUNI, il NAOUAR e l'OUESLATI lamentano, con unico atto di ricorso, un difetto motivazionale con riferimento alla ritenuta insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; mentre il BEN MOHAMED e l'EKWEALOR, con separati atti di impugnazione di analogo contenuto, censurano la sentenza con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia inammissibile, essendo il ricorso stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. tra le altre Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto di dover pervenire alle medesime conclusioni di inammissibilità quanto agli ulteriori due ricorsi, dovendosi dar seguito al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01): presupposti connotati quindi da particolare rigore, che nella specie appaiono palesemente insussistenti, avendo i ricorrenti semplicemente evocato precedenti giurisprudenziali secondo cui l'ipotesi lieve può essere riconosciuta, in presenza di determinate condizioni, anche in caso di condotte non occasionali o relative a quantitativi non modestissimi; y • ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023 I