Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under new procedural law for sentencing appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Selimaj Arben inadmissible and ordered him to pay court costs. Arben challenged a sentencing judgment from the Preliminary Hearing Judge in Rome, arguing the lower court failed to evaluate statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Code. The court rejected this claim because the appeal was lodged after the entry into force of a new provision limiting such appeals to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality, excluding general omissions of reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.; The appeal against a sentencing judgment filed after the new procedural provision entered into force is inadmissible unless it addresses specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELIMAJ ARBEN (CUI 01DDNGY) nato il 01/02/1978 avverso la sentenza del 20/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAdato avviso alle par-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorrente SELIMAJ Arben, imputato di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 20/06/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.
Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023 Il consigr estensore Il Presiden