Italian Court dismisses appeal for false income declaration as inadmissible due to waived grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant failed to raise permissible grounds regarding the appellate court's decision. Although the applicant argued that the lower court incorrectly affirmed liability without considering acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, these specific complaints were previously waived. The court ruled that only issues concerning the parties' will to accept the settlement or divergent judicial pronouncements could be raised, excluding the waived defense of acquittal conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentences under Art. 599-bis c.p.p. are limited to grounds regarding the parties' will to accept the settlement, the prosecutor's consent, and divergent pronouncements, excluding complaints about waived acquittal conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO CIRO nato a PORTICI il 27/01/1963 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI--eitt~socat~i; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ciro Marino ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa ai sensi dell'art 599 bis cod. proc. pen., con la quale è stato condannato per il reato di cui all' art. 7, L. n.4 del 2019, per aver fornito dichiarazioni false al fine di ottenere indebitamente il beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, non avendo dichiarato le condanne penali emesse con sentenza passata in giudicato per reati commessi nei dieci anni precedenti la presentazione dell'istanza.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, avendo il giudice affermato la responsabilità senza escludere la ricorrenza di una causa di assoluzione ex art 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 _Il Consigliere estensore Il Presi